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Internet, nickname, e reato di falsa personalità.

Aperto da LadyAnanke, Maggio 01, 2013, 09:52:36 PM

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LadyAnanke



Farsi passare in Rete per qualcun altro significa incorrere nel reato di sostituzione di persona.
La legge parla chiaro in merito a questo.
L'articolo 494 del Codice Penale cita testualmente che:

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Finora questa legge è stata applicata nei casi in cui la persona fisica, al fine di magari di raggirare un'altra persona, si ricoprisse di ruoli che in realtà non aveva.
In questo caso però la Cassazione ha stabilito che anche l'utilizzo in rete di un nickname, che possa ricondurre ad una terza persona, possa da oggi costituire reato.
Il caso che è stato giudicato, è quello di una donna che per "vendicarsi" dell'ex datrice di lavoro, aveva pubblicato in una chat pubblica sia le iniziali che il numero di cellulare di quest'ultima
Come ovvia conseguenza, la donna era stata subissata di messaggi e telefonate a ogni ora da parte di persone che non esitavano a fare proposte hard o inviare foto a luci rosse, quando non si lasciavano andare agli insulti.
A primo acchito si potrebbe incolpare la donna di aver violato la ormai stra sentita legge sulla privacy, che come tutti ben sanno tutela i dati sensibili tra cui anche i numeri telefonici.
Ma in realtà i giudici della quinta sezione penale hanno stabilito che la sostituzione di persona si ha anche quando qualcuno utilizza «un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet>>.
Per quanto riguarda il caso specifico, è vero che «l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto» ma «ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi» dell'ex datrice di lavoro «a insaputa di quest'ultima».
Per cui - concludono i giudici - si ha comunque il reato di sostituzione di persona, che avviene «anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per 'nome' non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità».
E tra i «contrassegni di identità» vi sono anche - citati esplicitamente dalla Cassazione - i «nickname (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il 'nickname' è attribuito».
Ciò significa che chiunque utilizzi un nickname che possa essere ricondotto senza dubbio a una persona fisica può rischiare di vedersi piovere sul capo una denuncia per sostituzione di persona: il nickname, infatti, «ha lo stesso valore di uno pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 c.p.».


... l'uomo teme il tempo, ma il tempo teme le piramidi ...

dreamer81m

Una cosa alquanto giusta dire, potrebbe essere utile per le migliaia di frodi che vengono compiute on-line.
Ottimo articolo ed ottimo argomento decisamente utile!
Tutto è niente.....